Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta
  • Art. 4

    1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

    2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:
    a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;
    b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;
    c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

    3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.